Art. 589
RegolamentoCapo II

Art. 589

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In vigore dal 3 giu 1924
Per ognuna delle contabilità speciali è tenuto separato bollettario di quietanze a madre e figlia, con una particolare numerazione progressiva, la quale si chiude infine di esercizio. Le quietanze portano il bollo a secco del ministero delle finanze e debbono essere registrate e controfirmate dal capo della delegazione del tesoro, al quale spetta di consegnarle o trasmetterle alle parti interessate.
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