Art. 583
RegolamentoTitolo XCapo I

Art. 583

613 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Nel caso di smarrimento o distruzione di un titolo di spesa, se ne informa l'amministrazione che lo emise, e questa provvede per la spedizione di un duplicato nel modo e nelle forme stabilite dal suo speciale regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-583