Regolamento›Titolo X›Capo I
Art. 580
610 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Le delegazioni del tesoro verificano i titoli pagati, li allibrano nei loro registri e li restituiscono alle rispettive sezioni di tesoreria. Queste li descrivono giornalmente in tanti elenchi quante sono le amministrazioni cui si riferiscono i pagamenti e alla fine del mese, fatto il totale di ciascuno di tali elenchi, li trasmettono, pel tramite della delegazione, insieme coi titoli pagati, alle amministrazioni competenti.
Gli invii degli elenchi e titoli anzidetti debbono farsi dalle delegazioni del tesoro nei primi cinque giorni del mese successivo a quello cui i detti elenchi si riferiscono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-580