Regolamento›Capo II
Art. 58
19 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Sono eccettuati dall'obbligo della cauzione i privati che cedono in locazione all'amministrazione le loro proprietà, sebbene i contratti relativi li assoggettino ad oneri, semprechè sia stabilito nei contratti che non venendo gli oneri adempiti nel tempo determinato, è riservato all'amministrazione il diritto di farli adempiere a loro rischio e pericolo, coll'obbligo inoltre del risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-58