Regolamento›Titolo X›Capo I
Art. 579
609 / 664In vigore dal 6 set 1997
1. Le sezioni di tesoreria iscrivono i pagamenti eseguiti in registri speciali distinti per ogni amministrazione e presentano le contabilità dei titoli di spesa cartacei e di quelli informatici pagati con le modalità previste per i titoli emessi dalle amministrazioni centrali dello Stato.
Note all'articolo
- Il D.L. 28 agosto 1995,n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436, nel modificare l'art. 24 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'articolo 24, comma 1, del medesimo regolamento, e' differita al 1 gennaio 1996, relativamente alle disposizioni di cui gli articoli 3, 8, 10 e 11, ed al 1 gennaio 1997, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21. Le rimanenti disposizioni del regolamento entrano in vigore il 1 novembre 1995".
- La L. 3 aprile 1997, n. 94, nel modificare gli artt. 17 e 18 del D.P.R. 20 aprile 1994, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998".
- Il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, nel modificare l'art. 18 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano, a regime, dal 1 gennaio 1999".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-579