Art. 56
RegolamentoCapo II

Art. 56

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In vigore dal 28 nov 1948
Le locazioni dei beni urbani debbono essere garantite nei modi stabiliti dalle consuetudini locali. Ove queste manchino, si deve esigere una cauzione personale od una fidejussione secondo le norme del precedente ; e se si reputi insufficiente la garanzia consuetudinaria, deve a questa aggiungersi la cauzione personale o la fidejussione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-56