Art. 552
RegolamentoCapo III

Art. 552

217 / 664
In vigore dal 1 lug 1961
I buoni al portatore sono consegnati agli acquirenti, all'atto del versamento, dalla Tesoreria presso la quale il versamento stesso è stato eseguito. Quando le Tesorerie siano sprovviste di moduli di buoni al portatore, rilasciano al nome dell'acquirente apposita ricevuta provvisoria staccata da un libretto a madre e figlia ed emettono vaglia del Tesoro commutabile in quietanza, per il capitale nominale detratti gli interessi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-552