Regolamento›Capo III
Art. 552
217 / 664In vigore dal 1 lug 1961
I buoni al portatore sono consegnati agli acquirenti, all'atto del versamento, dalla Tesoreria presso la quale il versamento stesso è stato eseguito.
Quando le Tesorerie siano sprovviste di moduli di buoni al portatore, rilasciano al nome dell'acquirente apposita ricevuta provvisoria staccata da un libretto a madre e figlia ed emettono vaglia del Tesoro commutabile in quietanza, per il capitale nominale detratti gli interessi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-552