Regolamento›Capo III
Art. 550
215 / 664In vigore dal 1 lug 1961
In corrispondenza degli acquisti di buoni del Tesoro ordinari le Tesorerie emettono giornalmente quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni stessi.
Tali quietanze debbono indicare:
a) pei buoni al portatore: la quantità dei buoni da rilasciare per ciascuna serie, la loro durata in mesi, la decorrenza degli interessi, quando il versamento sia stato effettuato presso un ufficio postale e la tesoreria che dovrà effettuarne il pagamento alla scadenza;
b) pei buoni all'ordine: le stesse indicazioni di cui alla precedente lettera a) ed inoltre il nome e cognome della persona o la denominazione dell'ente a cui favore i buoni debbono intestarsi, nonché la qualità di chi legalmente lo rappresenta.
Nelle quietanze per acquisto di buoni da intestare a comuni deve essere indicato che sono pagabili su quietanza del rispettivo tesoriere o cassiere col visto del sindaco; in quelle di buoni da intestare a istituzioni pubbliche di beneficenza deve risultare che i buoni sono pagabili su quietanza del rispettivo cassiere o tesoriere col visto del presidente dell'opera intestataria e del prefetto della provincia; in quelle di buoni da intestare a minori, a interdetti e ad inabilitati deve essere indicato il nome e cognome e la qualità di chi legalmente li rappresenta.
Nelle quietanze emesse in commutazione di vaglia, postali di servizio o di vaglia del Tesoro, devono essere indicati il numero e la data dei vaglia stessi e in quelle per rinnovazione di buoni scaduti la data della loro presentazione o quella della loro scadenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-550