Art. 55
RegolamentoCapo II

Art. 55

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In vigore dal 28 nov 1948
Qualora nei beni rurali vi siano scorte vive o morte, deve esigersi dagli affittuari che le ricevono in consegna una speciale cauzione, da prestarsi a norma della prima parte dell'articolo precedente. Quando il canone di affitto non superi le lire 100.000 e la durata del contratto non oltrepassi i sei anni, l'Amministrazione può accettare una fidejussione a norma del secondo e terzo comma dell'articolo precedente a guarentigia di tali scorte.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-55