Art. 547
RegolamentoCapo III

Art. 547

212 / 664
In vigore dal 1 lug 1961
I buoni sono stampati su carta filigranata, portano impresso il suggello a secco della Repubblica italiana, sono muniti di matrice, contromatrice e cedola interessi, e portano le indicazioni del numero progressivo per ciascuna serie e per ciascun esercizio, del capitale nominale, degli interessi corrisposti, della durata, della data di emissione e di scadenza, della Tesoreria che ha ricevuto il versamento e di quella che deve effettuarne il pagamento alla scadenza. Quelli all'ordine devono inoltre indicare la persona o l'ente a cui favore sono rilasciati. Quelli ad portatore hanno la firma in fac-simile del direttore generale del Tesoro, e all'atto dell'emissione vengono firmati dal tesoriere centrale o dal cassiere della sezione di Tesoreria, e dal controllore capo o dal capo della sezione di Tesoreria. Quelli all'ordine vengono firmati all'atto dell'emissione dal direttore generale del Tesoro o da un suo delegato. I buoni stessi, sia all'ordine che al portatore, sono distinti nelle seguenti quindici serie: A da L. 1.000 solo per i buoni all'ordine B " " 5.000 C " " 10.000 D " " 25.000 E " " 50.000 F " " 100.000 G " " 500.000 H " " 1.000.000 I " " 2.000.000 L " " 5.000.000 M " " 10.000.000 N " " 50.000.000 O " " 100.000.000 P " " 500.000.000 Q " " 1.000.000.000

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 giugno 1948, n. 1043 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente decreto ha effetto dal 1 luglio 1948.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-547