Art. 529
RegolamentoCapo II

Art. 529

77 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Accadendo lo smarrimento, la perdita o la distruzione di vaglia o di contromatrici, la direzione generale del tesoro provvede al rilascio di un certificato, pei vaglia emessi dalla tesoreria centrale e le delegazioni del tesoro provvedono analogamente per quelli emessi dalle rispettive sezioni di tesoreria, osservate le disposizioni contenute negli a 472 del presente regolamento. La stessa direzione generale provvede al rilascio del certificato anche per i vaglia emessi dalle sezioni di tesoreria nel caso che le rispettive matrici siano già state allegate ai conti giudiziali. Sulla matrice del vaglia e nei registri è fatta annotazione della spedizione del certificato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-529