Art. 519
RegolamentoTitolo VIIICapo I

Art. 519

601 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Avvenuta la consegna dei valori e dei titoli di spesa collettivi al tesoriere subentrante, questi spedisce una quietanza di fondo somministrato per l'importo della rimanenza di cassa di ragione dello Stato, e la rimette al tesoriere cessato che l'annota a discarico nei propri conti. Il tesoriere subentrato si accredita contemporaneamente dell'importo delle somme già pagate su titoli di spesa collettivi ricevuti in consegna, mantenendo le distinzioni prescritte dal presente regolamento e facendo risultare che i pagamenti furono eseguiti dal suo predecessore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-519