Art. 517
RegolamentoTitolo VIIICapo I

Art. 517

599 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
È regolata come movimento dei fondi la consegna dei valori di cassa, che si fa da un tesoriere cessante al tesorier che gli subentra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-517