Art. 513
RegolamentoTitolo VIIICapo I

Art. 513

595 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Le norme, le formalità e le cautele che occorressero oltre quelle prescritte dai precedenti articoli, per l'invio dei fondi da una ad un'altra tesoreria dello Stato, pel ricevimento e riscontro del denaro e dei valori inviati, per le relative registrazioni, per le quietanze da rilasciarsi dai tesorieri riceventi e per il modo di provvedere al pagamento del nolo e delle spese di trasporto delle casse e dei recipienti, sono stabilite da speciali istruzioni della direzione generale del tesoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-513