Art. 509
RegolamentoTitolo VIIICapo I

Art. 509

591 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Il movimento dei fondi è costituito dalle spedizioni di moneta metallica, di biglietti a debito dello Stato e di altri equivalenti valori, che si fanno da una ad altra tesoreria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-509