Art. 507
RegolamentoCapo XV

Art. 507

589 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Le amministrazioni, gli enti, gli uffici ed i funzionari delegati tengono in apposito registro i conti dei sequestri e dei pignoramenti, in modo che ad ogni momento possa rilevarsene la situazione nell'interesse tanto dello Stato quanto dei singoli creditori sequestranti o pignoranti.
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