Regolamento›Capo XV
Art. 507
589 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Le amministrazioni, gli enti, gli uffici ed i funzionari delegati tengono in apposito registro i conti dei sequestri e dei pignoramenti, in modo che ad ogni momento possa rilevarsene la situazione nell'interesse tanto dello Stato quanto dei singoli creditori sequestranti o pignoranti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-507