Art. 506
RegolamentoCapo XV

Art. 506

588 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Quando si tratta di stipendio, di pensione o di altra spesa fissa, non viene ordinato il pagamento delle quote assegnate o cedute ai creditori se non sia stata riscossa dal titolare la parte rimanente. Se però la rata della spesa fissa sia scaduta ed il titolare non siasi presentato a riscuotere la parte libera, il pagamento della quota assegnata o ceduta può aver luogo dietro produzione del certificato di vita o di prestato servizio del titolare stesso, o, quando risulti comunque accertato di altra attestazione comprovante non essere venuto meno in lui il diritto al conseguimento dello stipendio, della pensione o dell'assegno.
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