Art. 505
RegolamentoCapo XV

Art. 505

587 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Quando alle amministrazioni, enti, uffici o funzionari siano notificate cessioni O delegazioni di crediti verso lo Stato, o revoca, rinuncia o modificazione di vincoli, gli uffici amministrativi o funzionari delegati ne tengono conto nella emissione dei titoli di spesa, previo, quando occorra, il consenso dell'amministrazione e allegano gli atti relativi a corredo di essi. I funzionari delegati ne danno inoltre notizia all'amministrazione centrale. In caso di costituzione di pegno l'amministrazione tiene sospeso il pagamento del credito fino a che tale vincolo non sia legalmente risoluto. Per la cessione o sequestro degli stipendi o pensioni degli impiegati e salariati dello Stato si applicano le disposizioni speciali vigenti al riguardo e gli atti diretti a colpire stipendi, pensioni e assegni equivalenti devono essere notificati all'ufficio incaricato del servizio del credito per gli impiegati e salariati dello Stato, presso il ministero delle finanze.
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