Art. 504
RegolamentoCapo XV

Art. 504

586 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Qualora siano notificate sentenze esecutive di assegnazione a creditori sequestranti o pignoranti, viene ordinato il pagamento a favore dei creditori stessi delle quote loro giudizialmente assegnate, e se ne dà notizia alla Corte dei conti.
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