Art. 499
RegolamentoCapo XV

Art. 499

581 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Ai soli effetti del secondo comma dell' della legge, l'ordine di pagamento si considera emesso nella data sotto la quale risulta firmato da chi è autorizzato ad emetterlo, indipendentemente dai successivi visti di controllo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-499