Art. 489
RegolamentoCapo XIII

Art. 489

571 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Il pagamento delle retribuzioni spettanti ai ricevitori postelegrafonici, ai portalettere rurali, agli accollatari dei trasporti postali ed ai procaccia vincolati da obbligazioni personali è eseguito mediante note nominative sulla base di ruoli di spese fisse intestati alla carica o ai singoli servizi.
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