Art. 486
RegolamentoCapo XII

Art. 486

568 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
I pagamenti di debito pubblico all'estero hanno luogo a mezzo di case ed istituti bancari corrispondenti del tesoro o da esso appositamente incaricati. La direzione generale del debito pubblico, col concorso della Corte dei conti, verifica le relative contabilità e ne comunica i risultati alla direzione generale del tesoro, la quale provvede a regolare definitivamente i conti con le case ed istituti anzidetti. La stessa direzione generale del debito pubblico provvede, mediante ordinativi diretti a carico del bilancio, al rimborso al tesoro (contabile del portafoglio) per l'importo netto dei pagamenti riconosciuti regolari.
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