Art. 480
RegolamentoCapo XII

Art. 480

562 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Le ritenute per imposta di ricchezza mobile e per tassa di negoziazione da effettuarsi sulle competenze da pagare ai portatori dei titoli di debito pubblico, sono versate complessivamente per scadenza al bilancio dell'entrata mediante ordinativi diretti alla cui emissione provvede la direzione generale del debito pubblico. Le altre ritenute che si accertano solo all'atto dell'effettivo pagamento vengono versate nel modo sopraindicato dopo la revisione delle contabilità da parte della direzione generale del debito pubblico. I residui passivi per i pagamenti di debito pubblico sono conservati in bilancio fino all'accertamento della prescrizione delle competenze dovute ai portatori dei titoli da effettuarsi dalla direzione generale del debito pubblico.
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