Art. 477
RegolamentoCapo XII

Art. 477

559 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Il pagamento delle rate di rendita e degli interessi, quello dei premi, nonché il rimborso dei capitali, si eseguono dalle tesorerie sotto l'osservanza delle norme contenute nel regolamento speciale del debito pubblico e per i buoni poliennali delle norme speciali da cui sono regolati.
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