Art. 471
RegolamentoCapo XI

Art. 471

553 / 664
In vigore dal 1 giu 1956
Riuscite infruttuose le indagini, e, nel caso fosse stata eseguita la pubblicazione, scorso il termine assegnato per la presentazione del titolo senza che sia stata fatta opposizione, la direzione generale del tesoro autorizza, con apposito decreto, la spedizione d'un duplicato del titolo smarrito o distrutto, e trasmette il decreto a chi spetta rilasciare il duplicato anzidetto. Il nuovo titolo viene spedito colle stesse formalità del primo, contiene identiche indicazioni, più la dichiarazione che è dato per duplicato, e viene corredato del decreto suaccennato. Se fosse in seguito rinvenuto il primo titolo, deve essere inviato alla direzione generale del tesoro che ne procura l'annullamento. Del fatto denunciato e della spedizione del nuovo titolo, è fatta menzione sulla matrice del primo quando esista, ed in tutti i registri ove questo fu allibrato.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Sono demandate agli uffici provinciali del tesoro le attribuzioni contenute negli articoli 470, 471 e 473 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, circa i provvedimenti inerenti alla emissione dei duplicati dei titoli di spesa smarriti o distrutti, emessi dagli Uffici provinciali del tesoro o da altri ordinatori secondari della spesa".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-471