Regolamento›Capo VII
Art. 439
521 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Gli assegni pagati sono dagli stabilimenti trasmessi giornalmente, insieme con i relativi talloni, alla delegazione del tesoro della rispettiva provincia, descritti in separate distinte a seconda che trattisi di assegni emessi dall'amministrazione centrale o da funzionari delegati.
Tali distinte, da compilarsi in tre esemplari, debbono contenere l'indicazione del numero ordinale dell'assegno, del ministero, amministrazione od ufficio emittente e dell'ammontare.
La delegazione, fatti i debiti riscontri, con gli elenchi a suo tempo pervenutile a norma degli riscontra la regolarità dei pagamenti ed eseguito il discarico sugli elenchi stessi, trattiene uno degli esemplari delle distinte pervenutele dagli stabilimenti e trasmette gli assegni pagati alla coesistente sezione di tesoreria insieme alle altre due copie delle distinte munite del proprio visto e della autorizzazione di rimborso.
La sezione di tesoreria provvede a rimborsare gli stabilimenti in base ai risultati di dette distinte, trasmettendone, in pari tempo, una copia agli stabilimenti stessi.
Gli assegni così rimborsati vengono, dalla sezione di tesoreria, annullati e perforati giusta il disposto degli , portati in uscita e compresi poi nelle proprie contabilità.
Storico versioni
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