Art. 431
RegolamentoCapo VII

Art. 431

513 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Per i titoli di spesa che comprendono ritenute, le quietanze dei creditori sono date per la somma netta effettivamente pagata. Se le somme delle ritenute sono da introitarsi come entrate dello Stato, vengono osservate le disposizioni del capo XIV di questo titolo VII.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-431