Art. 43
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 43

254 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Pel complesso di una sola opera o di un solo lavoro, in caso di speciali necessità da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto, possono formarsi progetti e perizie parziali per procedere a distinti contratti con più persone. Quando l'appaltatore o il fornitore sia la medesima persona, o le forniture e i lavori, comunque parzialmente descritti, formino sostanzialmente parte di una sola impresa, non si ammette alcuna divisione artificiosa in più e diversi contratti, ma si procede ad un solo contratto, con le norme stabilite nel capo I del presente titolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-43