Art. 415
RegolamentoCapo VI

Art. 415

497 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Quando un ordinativo debba essere pagato in un luogo diverso da quello in esso indicato, la delegazione fa da sè la variazione, purchè si trovi nella stessa provincia il luogo ove è da farsi il pagamento. Se l'ordinativo debba invece essere pagato in altra provincia, lo invia alla delegazione della provincia stessa, informandone l'amministrazione emittente, la quale è anche avvisata dell'arrivo dell'ordinativo dalla delegazione ricevente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-415