Art. 40
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 40

251 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Agli appalti di opere pubbliche, o di lavori o forniture speciali, per la cui esecuzione l'amministrazione ritenga conveniente di giovarsi delle iniziative e dei progetti di provate competenze tecniche, artistiche o scientifiche, può procedersi mediante la forma dell'appalto-concorso di cui all' della legge. Le ragioni di convenienza di cui al precedente comma sono comunicate al consiglio di Stato, nei casi in cui il suo parere sia richiesto, ai termini di legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-40