Art. 398
RegolamentoCapo V

Art. 398

392 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Le sezioni di R. tesoreria e gli altri uffici, enti ed agenti incaricati del pagamento delle pensioni e degli assegni di cui agli , estinguono gli ordini, allegando a questi, quando la riscossione abbia luogo a mezzo di persona delegata, il certificato di vita del titolare. Per le pensioni e gli altri assegni esigibili dietro presentazione del certificato di iscrizione, gli uffici pagatori appongono su di questo, nell'apposita casella, il timbro a calendario con la dizione «pagato» od, in difetto, analoga dichiarazione col bollo di ufficio seguito dalla data e dalla firma. Effettuato il pagamento, le sezioni di R. tesoreria, passano gli ordini alle delegazioni del tesoro per la scritturazione a credito. Gli altri uffici ed enti li producono, con apposito elenco, alle delegazioni medesime per le disposizioni di rimborso. Le delegazioni verificano se il pagamento è stato regolarmente eseguito dalle sezioni di tesoreria e dagli agenti pagatori, scritturano gli ordini di uscita, li annotano a discarico nel registro di prenotazione e quindi li consegnano alle sezioni di R. tesoreria per i rimborsi agli agenti pagatori e per la compilazione delle contabilità mensili. I titoli riconosciuti irregolari vengono respinti a coloro che li hanno pagati.
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