Art. 397
RegolamentoCapo V

Art. 397

391 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
A richiesta degli interessati il ministro delle finanze può consentire che il pagamento degli ordini di pensione, oltre che dalle sezioni di R. tesoreria e dagli agenti indicati dall', venga eseguito anche dalle casse di altri uffici governativi che abbiano da fare versamenti in tesoreria e, con le opportune garanzie, anche da enti privati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-397