Art. 396
RegolamentoCapo V

Art. 396

390 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Alle scadenze delle rate delle pensioni, degli assegni vitalizi e degli assegni di aspettativa e di disponibilità, le delegazioni del tesoro emettono gli ordini di pagamento e, dopo averli annotati nei relativi conti correnti e scritturati in apposito registro, li trasmettono, con elenco in doppio esemplare, alle sezioni di R. tesoreria ed agli altri agenti pagatori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-396