Art. 392
RegolamentoCapo V

Art. 392

386 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Se le delegazioni del tesoro rilevino essere incorso errore materiale nelle note o nelle dichiarazioni, ne fanno la correzione. Quando le note contengono partite per le quali non esistono i relativi conti correnti, le delegazioni ne fanno la detrazione e limitano l'ordine di pagamento all'importo delle restanti partite; ed ove le dichiarazioni di nulla osta offrano discordanza coi relativi conti correnti, od irregolarità sostanziale, le rinviano a coloro che le rilasciarono per le opportune correzioni. Delle detrazioni e correzioni fatte, le delegazioni informano immediatamente i capi di ufficio che compilarono le note o le dichiarazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-392