Art. 389
RegolamentoCapo V

Art. 389

383 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Gli ordini di pagamento delle delegazioni del tesoro devono essere firmati dal capo d'ufficio o da chi fosse da lui delegato, con atto comunicato alla Corte dei conti, per mezzo della direzione generale del tesoro. Debbono inoltre essere muniti del suggello d'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-389