Regolamento›Capo V
Art. 384
378 / 664In vigore dal 1 giu 1956
Il pensionato che per qualsiasi causa più non possieda il certificato d'iscrizione, deve dichiarare tale fatto all'Ufficio provinciale dei tesoro della Provincia, richiedendo il duplicato del certificato ed obbligandosi di tenere indenne lo Stato da qualunque danno potesse derivargli dalla consegna del nuovo certificato, nonché a riconsegnare il primo all'Ufficio provinciale del tesoro stesso, nel caso che lo rinvenisse.
L'Ufficio provinciale del tesoro provvede a rilasciare il duplicato richiesto, prendendone nota sul ruolo di pensione intestato al pensionato.
Se il certificato del quale è stato rilasciato il duplicato fosse in seguito presentato, dovrà venire annullato e trattenuto negli atti dell'Ufficio provinciale del tesoro.
Qualora un certificato d'iscrizione sia reso inservibile per deterioramento o per lungo uso la sostituzione di detto certificato con la copia dello stesso è demandata all'Ufficio provinciale del tesoro, che vi provvede su domanda dell'intestatario accompagnata dal certificato d'iscrizione da, sostituire. Questo ultimo viene indi annullato e trattenuto negli atti dell'Ufficio.
Gli adempimenti attuati in base al presente articolo debbono essere caso per caso segnalati dall'Ufficio provinciale del tesoro all'Amministrazione centrale sul bilancio della quale grava la spesa della pensione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-384