Art. 380
RegolamentoCapo V

Art. 380

374 / 664
In vigore dal 27 giu 1948
Le rate di pensioni, di stipendi ed altri assegni fissi al personale, non richieste entro due anni dalla loro scadenza, sono prescritte e non si può farne in verun caso il pagamento. Le altre spese fisse incorrono nella prescrizione a termini del Codice civile o di leggi speciali.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 658 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il corso dei termini di prescrizione previsti dall'articolo 380 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' sospeso nei riguardi del pagamento delle rate di pensione e di altre spese fisse i cui beneficiari siano stati residenti nel territori dell'Africa italiana, nel periodo intercorrente dalla data di cessazione dell'Amministrazione italiana in detti territori al 7 settembre 1943".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-380