Regolamento›Capo V
Art. 370
364 / 664In vigore dal 1 mar 1994
Gli stipendi di attività, assegni di disponibilità o di aspettativa, pensioni ed assegni congeneri si pagano a mensilità maturate.
Tuttavia il pagamento dello stipendio agli impiegati in attività di servizio e l'assegno agli impiegati in disponibilità, che prestano la loro opera presso uffici governativi, può incominciare il giorno 27 del mese cui si riferisce il pagamento ed il precedente giorno feriale qualora il 27 del mese cada in giorno festivo.
Coloro i quali sono incaricati, ai sensi del successivo , della riscossione per conto di altri, possono riscuotere presso gli uffici pagatori gli stipendi e gli assegni di disponibilità, per i quali sono stati incaricati, il giorno feriale che precede quello stabilito col secondo comma del presente articolo ed iniziare nello stesso giorno i pagamenti a favore degli aventi diritto.
Il pagamento delle pensioni è eseguito alle speciali scadenze per esse stabilite o nel giorno precedente qualora quello di scadenza sia festivo.
Il Ministro per il tesoro può disporre che i termini previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo siano anticipati di due giorni feriali e che il pagamento delle pensioni abbia inizio non oltre cinque giorni feriali prima delle scadenze per esse stabilite con l'osservanza delle modalità che saranno determinate con suoi decreti.
In caso di particolari esigenze connesse con il funzionamento del servizio di tesoreria, il Ministro del tesoro può consentire con proprio decreto che il pagamento diretto dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi al personale statale, nonché le relative operazioni di accreditamento conseguenti alla richiesta da parte del personale stesso delle modalità agevolative di riscossione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, abbiano inizio in data anteriore di non oltre sette giorni a quella di cui al comma 2.
In nessun caso, ove l'impiegato ed il pensionato venisse a morire prima del giorno di maturazione della rata di assegni, si promuove azione contro gli eredi per la restituzione all'Erario dell'importo riscosso per i giorni che intercorrono tra la morte dell'assegnatario e la fine del mese, o la data di scadenza della pensione.
Le tue annotazioni
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