Regolamento›Capo V
Art. 362
356 / 664In vigore dal 1 ago 1961
La delegazione del tesoro, ricevuti i ruoli che contengono la iscrizione delle partite e i relativi conti correnti dei singoli creditori, li riunisce secondo i capitoli della spesa della rispettiva amministrazione, ed assegna a ciascun conto il numero progressivo che, oltre quello appostovi dall'amministrazione centrale, il conto medesimo deve prendere nel volume del rispettivo capitolo, fatta eccezione di quelli relativi al debito vitalizio, pei quali il ministero delle finanze assegna una numerazione progressiva per tutte le delegazioni.
Le variazioni alle partite per le quali trovansi aperti presso le delegazioni del tesoro i conti correnti, debbono risultare da ruoli di variazione, che debbono essere comunicati nei modi e colle forme stesse prescritte pei ruoli principali.
Se la variazione importa un aumento o una diminuzione alla somma da pagare, o mutazione di norme o di condizioni, ne è fatta annotazione nel conto corrente cui si riferisce la variazione. Se questa importa la cessazione della partita, il relativo conto corrente vien chiuso e non può riaprirsi senza un nuovo ruolo di iscrizione.
Ai semplici mutamenti nello stato, nella capacità e nella rappresentanza provvedono direttamente le delegazioni del tesoro in base ai documenti ad esse prodotti, senza che occorrano ruoli di variazione.
Per le pensioni di guerra resta in vigore la disposizione contenuta nel R. decreto 8 febbraio 1923, n. 358.
Gli uffici provinciali del Tesoro provvedono direttamente ad eseguire, nei ruoli per le spese fisse, le variazioni in dipendenza:
1)di ritenute di natura non fiscale, consentite da apposite disposizioni legislative, in base a comunicazioni del capo dell'ufficio competente;
2)dell'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, in base a comunicazioni dei relativi atti concessivi emanati dalle competenti Amministrazioni;
3)di promozioni, di aumenti periodici di stipendio per anzianità e di aumenti anticipati di stipendio, in base a comunicazione dei relativi atti concessivi.
Tutte le comunicazioni indicate nel comma precedente sono trasmesse anche alla Corte dei conti.
Le comunicazioni di cui al punto 1) debbono contenere l'attestazione che non vengono superati i limiti di cedibilità degli stipendi, salari e pensioni o gli altri particolari stabiliti dalle disposizioni vigenti. Gli uffici provinciali del Tesoro non danno corso alla variazione, informandone l'ufficio richiedente, qualora accertino il superamento dei detti limiti, in base agli atti in proprio possesso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-362