Art. 360
RegolamentoCapo V

Art. 360

354 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Le eventuali osservazioni della Corte dei conti sui ruoli ricevuti sono comunicate agli uffici che formarono i ruoli stessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-360