Art. 349
RegolamentoCapo III

Art. 349

207 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Dalle disposizioni dei precedenti sono eccettuati gli enti militari che ricevono i fondi dagli uffici di corpo d'armata a termini dell' i quali, al termine dell'esercizio o alla chiusura del rendiconto suppletivo di cui all' della legge, richiedono all'ufficio del corpo d'armata le somme risultanti a loro credito o versano al medesimo le somme risultanti a loro debito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-349