Art. 347
RegolamentoCapo III

Art. 347

205 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Se dal rendiconto l'ufficiale delegato risulti in credito per somme da lui pagate in eccedenza a quelle da lui prelevate, il pagamento del saldo a credito viene eseguito con ordinativo diretto. Qualora i rendiconti di un funzionario delegato chiudano con una rimanenza a credito sopra alcuni capitoli di bilancio e con una rimanenza a debito su altri capitoli, gli ordinativi di saldo a favore del funzionario stesso, a carico dei primi capitoli, possono accreditarsi per l'importo corrispondente alle rimanenze a debito sugli altri capitoli.
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