Regolamento›Capo III
Art. 336
194 / 664In vigore dal 3 giu 1924
Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo diretto a reintegrazione dell'apertura stessa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-336