Art. 334
RegolamentoCapo III

Art. 334

192 / 664
In vigore dal 2 set 1943
Gli enti militari rendono i conti delle somme ricevute dagli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata, ai sensi dell', non più tardi del giorno 30 del mese successivo al trimestre. Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le legioni dei Reali carabinieri, per i depositi settoriali di guardia alla frontiera e per i depositi dei reggimenti e dei gruppi autonomi di artiglieria guardia alla frontiera, al giorno settantacinquesimo per gli Enti militari di stanza nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo ed al giorno novantesimo per gli Enti militari di stanza nell'Africa Orientale Italiana. I rendiconti sono trasmessi ai predetti uffici di corpo d'armata, che dopo effettuati i riscontri prescritti, li rimettono all'amministrazione centrale. Il termine per la presentazione dei rendiconti da parte delle direzioni di commissariato, relativi alle spese delle regie navi, non può oltrepassare il 40° giorno successivo al trimestre.

Note all'articolo

  • Il Decreto Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 448, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli enti militari di cui al primo comma dell'art. 334 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato [...] rendono i conti delle somme ricevute ai sensi dell'art. 326, non piu' tardi del cinquantesimo giorno successivo al trimestre. Tale termine e' portato al giorno sessantesimo successivo al trimestre per le legioni dei Reali carabinieri". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1944 e fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-334