Regolamento›Capo III
Art. 325
183 / 664In vigore dal 10 dic 1994
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 367.
Detti ordini vengono emessi colle condizioni e formalità prescritte per tutti gli altri titoli di spesa nel capo I (sezione II) del presente titolo.
Gli ordini muniti del visto della Corte dei conti, sono da questa trasmessi alla direzione generale del tesoro, con elenco in doppio esemplare, uno dei quali viene ritornato per ricevuta.
La direzione generale suddetta trasmette gli ordini stessi, pure con elenco in doppio, agli stabilimenti dell'istituto sui quali essi sono tratti, ed invia contemporaneamente al funzionario delegato l'apposito avviso predisposto ed unito all'ordine dall'amministrazione emittente.
Note all'articolo
- Il D.L. 28 agosto 1995,n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436, nel modificare l'art. 24 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'articolo 24, comma 1, del medesimo regolamento, e' differita al 1 gennaio 1996, relativamente alle disposizioni di cui gli articoli 3, 8, 10 e 11, ed al 1 gennaio 1997, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21. Le rimanenti disposizioni del regolamento entrano in vigore il 1 novembre 1995".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-325