Art. 324
RegolamentoCapo Capo. II.

Art. 324

488 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Il termine di cinque anni per la prescrizione degli assegni decorre dal giorno della loro emissione. Verificatasi la prescrizione, le delegazioni del tesoro curano il ritiro dei talloni degli assegni prescritti dallo stabilimento della propria provincia ed il loro invio alla direzione generale del tesoro.
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