Art. 317
RegolamentoCapo Capo. II.

Art. 317

481 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Per gli assegni emessi a favore di corpi morali o stabilimenti, la ricevuta è staccata dal bollettario stabilito per le entrate dalle rispettive amministrazioni e unita al modello predisposto dall'ufficio emittente dell'assegno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-317