Art. 314
RegolamentoCapo Capo. II.

Art. 314

478 / 664
In vigore dal 15 lug 1925
Gli assegni possono essere spediti direttamente agli intestatari, quando l'Amministrazione ne ravvisi la opportunità o quando gli intestatari stessi ne facciano preventiva richiesta. In tal caso, nel trasmettere l'assegno alla ragioneria, l'ufficio amministrativo vi allega il predisposto modulo di accompagnamento. Se l'invio è fatto su richiesta dell'intestatario, le spese postali vengono dedotte dall'importo dell'assegno. La spedizione viene fatta dalla Corte dei conti a nome dell'Amministrazione emittente, in lettera assicurata per il valore massimo di lire mille con ricevuta di ritorno. Dell'avvenuta spedizione è data notizia dalla Corte dei conti all'Amministrazione emittente con elenco, corredato dei talloni degli assegni e dell'annessa formula di ricevuta trattenuta al momento della spedizione. La formula di ricevuta viene dall'Amministrazione emittente, allegata alla matrice dell'assegno, alla quale si unisce pure, appena pervenga, la ricevuta postale di ritorno. Quando la spedizione è fatta su richiesta dell'intestatario, la ricevuta postale di spedizione e quella di ritorno sostituiscono, ad ogni effetto la dichiarazione di ricevuta e l'Amministrazione che ha emesso l'assegno non assume alcuna responsabilità per l'eventuale smarrimento, sottrazione o manomissione dell'assegno salvi i diritti del destinatario verso l'Amministrazione delle poste a norma delle leggi postali e salvo quanto è disposto dall' per la procedura di ammortamento. Se la spedizione è fatta di iniziativa dell'Amministrazione, le dette ricevute sono considerate come prova del recapito dell'assegno salvo risulti accertato che questo non si è in fatto verificato, nel qual caso l'Amministrazione provvede per la procedura di ammortamento.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 25 giugno 1925, n. 1045, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1926, salvo che per l'Amministrazione delle privative, per la quale ha effetto dal 1° luglio 1925".

Le tue annotazioni

Pro

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