Regolamento›Capo Capo. II.
Art. 305
469 / 664In vigore dal 3 giu 1924
A fianco del tabellino numerico di cui sopra è stampato un tallone contenente il numero ordinale progressivo dell'assegno corrispondente e nel quale devono essere indicati: lo stabilimento dell'Istituto bancario sul quale l'assegno è tratto; la somma netta da pagarsi; l'indicazione del prenditore, la data di emissione, la firma del capo dell'ufficio emittente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-305