Art. 304
RegolamentoCapo Capo. II.

Art. 304

468 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
L'assegno reca un tabellino numerico di controllo che deve venir perforato in corrispondenza delle cifre indicative dell'ammontare dello importo netto da pagarsi, limitatamente alle centinaia. Le decine, le unità ed i centesimi vengono trascurati. L'assegno stesso viene anche perforato, dove è indicato in lettere ed in cifre, il suo importo, immediatamente prima del principio di tali indicazioni e immediatamente dopo la indicazione delle unità. Il tabellino deve essere tagliato in modo da asportarne le colonne di cifre ove non vi sia perforazione alcuna; colonne che rimangono così annesse al tallone di cui all'articolo seguente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-304